IL TRIBUNALE DI PERUGIA 
                           Sezione Lavoro 
 
    Nella causa civile iscritta al  n.  r.g.  1115/2016  promossa  da
Nicola Appodia, Maria Barbara  Mezzenga, Franco  Staccioli,  avvocati
Antonio Fiamingo e Gianluca Perdichizzi, ricorrenti, contro Comune di
Bastia Umbra, avv. F. D. Mastrangeli, convenuto; 
    Il giudice dott. Giampaolo Cervelli, a scioglimento della riserva
assunta all'udienza del 21 aprile 2017, ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza  di   rimessione   della   questione   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998; 
 
                          Il giudizio a quo 
 
    I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio  dinanzi  al
Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro il  Comune  di
Bastia Umbra al fine di sentire accogliere, nei  confronti  dell'ente
convenuto, le seguenti conclusioni «in via  principale,  accertare  e
dichiarare, anche solo in via incidentale, il mancato  rispetto,  nel
Comparto di  riferimento,  dei  principi  della  c.d.  invarianza  di
retribuzione complessiva netta e della c.d.  parita'  di  trattamento
contrattuale  dei  rapporti  di  lavoro  quali  sanciti  dal   quadro
normo-contrattuale   di   cui   al   presente   atto   (in    primis,
rispettivamente, dall'art. 26, comma 19, legge n. 448/1998 e seguenti
e dall'art. 49, comma 2, d.lgs n. 29/1993 e successive  modificazioni
e integrazioni quale richiamato dall'art. 1,  comma  4,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999); accertare  e
dichiarare, pertanto, l'illegalita' della trattenuta del 2,50%  della
retribuzione lorda mensile effettuata a carico dei ricorrenti,  tutti
ab initio in regime di TFR, anche per violazione del disposto di  cui
all'art. 45, d.lgs.  n.  165/2001  (in  nessun  caso  possono  essere
stabiliti trattamenti inferiori  a  quelli  previsti  dai  rispettivi
contratti collettivi), accertando anche soli incidentalmente  che  il
monte  di  detto   abbattimento   e'   rimasto   allocato   e   nella
disponibilita'  materiale  della  controparte  datoriale;  accogliere
l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 3  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  dicembre  1999  nella
parte in cui prevede la riduzione della retribuzione lorda in  misura
pari al contributo soppresso e  successive  statuizioni  conseguenti,
oltre che dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 nella  parte  in  cui  prende
l'applicazione del citato comma 3 ai dipendenti  assunti  dal  giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto (recte, dal  1°
gennaio 2001), per violazione dell'art. 3  Cost.  (nella  prospettiva
per cui la disciplina  dell'art.  2120  del  codice  civile  viene  a
incidere,  a  parita'  di  retribuzione,  in  misura  deteriore   sui
dipendenti pubblici in regime TFR rispetto ai loro colleghi in regime
TFS, oltre che rispetto ai dipendenti privati nei cui  confronti  non
e' prevista rivalsa  alcuna  da  parte  del  datore  di  lavoro)  e/o
dell'art. 36 Cost. (nella prospettiva che il protrarsi  del  prelievo
sulla retribuzione dei dipendenti pubblici in  regime  TFR  determina
un'illegittima e irragionevole riduzione della retribuzione percepita
mensilmente, considerata sia in se' e per se' sia in rapporto ai loro
colleghi pubblici in regime TFS) per tutte le ragioni  esposte  nella
parte motiva del presente ricorso e, per conseguenza,  sospendere  il
presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte  costituzionale  ai
sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953; in  ogni  caso,  condannare  il
Comune di Bastia Umbra in persona del sindaco pro tempore  a  cessare
la trattenuta del 2,50% della retribuzione lorda mensile a carico  di
ciascuno dei ricorrenti; condannare, sempre in ogni caso,  il  Comune
di Bastia Umbra in persona  del  sindaco  pro  tempore  a  restituire
quanto indebitamente decurtato ai ricorrenti per il superiore titolo,
a ritroso entro la soglia massima degli ultimi  n.  5  (cinque)  anni
antecedenti al deposito del presente ricorso, nonche' da quest'ultima
data  sino   alla   pubblicazione   della   auspicata   sentenza   di
accoglimento, con quantificazione in separata sede». 
    Hanno sostenuto che il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 20 dicembre del 1999 il quale ha previsto  la  riduzione
della retribuzione lorda ad essi spettante in  misura  pari  ai  2,5%
dell'80% u della retribuzione medesima, in  misura  pari,  cioe',  al
contributo  destinato  al  finanziamento  del  trattamento  di   fine
servizio non potrebbe trovare  applicazione  nei  loro  confronti  in
quanto destinato ai dipendenti pubblici in regime di TFR optanti  per
la previdenza complementare. In subordine hanno  evidenziato  profili
di  illegittimita'  costituzionale  del  creto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri in questione ex artt. 3 e  36  Cost.,  traendo
argomenti anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del
2012 la quale ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 12, comma
10, del decreto-legge n. 78/2010. 
    Si e' costituito il Comune di Bastia Umbra contestando in fatto e
diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che essa
ha rispettato le disposizioni di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 20 dicembre del 1999 e chiedendo, in  caso
di accoglimento della domanda, la restituzione degli importi da  essa
versati all'INPS. 
I) Il quadro normativo 
    L'art. 2, commi 5-7 della legge n. 335 del 1995 prevede «5. Per i
lavoratori  assunti  dal  1°  gennaio  1996  alle  dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.  29,  i  trattamenti  di  fine  servizio,  comunque
denominati, sono regolati in base a quanto  previsto  dall'art.  2120
del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. 
    6. La contrattazione collettiva  nazionale  in  conformita'  alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   definisce,
nell'ambito dei singoli comparti,  entro  il  30  novembre  1995,  le
modalita'  di  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  5,   con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva  e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
124 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  disciplinante  le
forme pensionistiche complementari. Con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni  si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto  definito  ai  sensi
del primo periodo del presente comma. 
    7.  La  contrattazione  collettiva  nazionale,  nell'ambito   dei
singoli comparti, definisce, altresi',  ai  sensi  del  comma  6,  le
modalita' per  l'applicazione,  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in  materia
di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione  quanto  previsto
dal secondo periodo  del  comma  6  in  materia  di  disposizioni  di
esecuzione. 
    L'art. 26, comma 19, della legge  n.  448/1998  ha  ulteriormente
previsto, con norma di interpretazione autentica che «Con il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 2, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  si  provvede,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
a disciplinare  l'accantonamento,  la  rivalutazione  e  la  gestione
dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa  all'identita'
di  fine  servizio   prevista   dalle   gestioni   previdenziali   di
appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale
che opta per la trasformazione dell'indennita' di  fine  servizio  in
trattamento di fine rapporto, nonche' i criteri per l'attribuzione ai
fondi della somma di cui al comma 18.  Con  il  medesimo  decreto  si
provvedera'   a   definire,   ferma   restando   l'invarianza   della
retribuzione  complessiva  netta  e   di   quella   utile   ai   fini
pensionistici,  gli  adeguamenti  della   struttura   retributiva   e
contributiva conseguenti all'applicazione  del  trattamento  di  fine
rapporto, le modalita'  per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine
rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonche'
quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema
del personale di cui al comma 5, dell'art. 2, della  legge  8  agosto
1995, n. 335. 
    In conformita' con quanto previsto dall'art. 26, comma 19,  della
legge n. 448/1998, con specifico riguardo al vincolo  dell'invarianza
della retribuzione netta, le parti collettive, con accordo tra l'ARAN
e le Organizzazioni sindacali del 29  luglio  1999,  hanno  convenuto
quanto segue «1. A decorrere dalla  data  di  esercizio  dell'opzione
prevista  dall'art.  59,  comma  56,  della  legge  n.  449/1997,  ai
dipendenti che transiteranno per effetto della medesima  opzione  del
pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime  del  TFR,
non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella  misura
del 2,5% della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge  n.
152/1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 dicembre  1973,  n.  1032.  La  soppressione  del  contributo  non
determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini  fiscali.  2.
Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di
quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto  dall'art.
26, comma 19, della legge n. 448/1998 nei  confronti  dei  lavoratori
cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione  lorda  viene
ridotta in misura  pari  all'ammontare  del  contributo  soppresso  e
contestualmente viene stabilito  un  recupero  in  misura  pari  alla
riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai  fini
previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad  ogni  fine
contrattuale  e  agli  effetti  della  determinazione   della   massa
salariale per i contratti collettivi. 3. La  medesima  disciplina  di
cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti  dei  dipendenti  assunti
successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1. 
    Occorre, al riguardo, ricordare che l'art.  37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973,  con  riferimento  agli
impiegati   civili   e   militati   dello    Stato,    prevede    che
«L'Amministrazione  cui  l'iscritto  appartiene  persa  al  Fondo  di
previdenza e credito  un  contributo  previdenziale  obbligatorio  in
misura pari al  7,10  per  cento  della  base  contributiva  indicata
nell'art. 38; il contributo e' elevato  al  7,60  per  cento  dal  1°
gennaio 1976 e all'8,10 per  cento  dal  1°  gennaio  1978;  ciascuna
amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in  misura
pari al 2,50 per cento della base contributiva  predetta.  L'art.  38
del decreto del Presidente della Repubblica cit.  definisce  la  base
contributiva, sulla quale e' applicato il contributo di cui  all'art.
37 come composta dall'80% dello stipendio, paga o retribuzione annui,
considerati al lordo, di cui alle leggi  concernenti  il  trattamento
economico del personale iscritto al Fondo,  oltre  ad  una  serie  di
indennita' ed assegni specificamente  individuati.  L'art.  11  della
legge  n.  152  del  1968  prevede,   ai   fini   del   conseguimento
dell'indennita' premio di servizio in favore  degli  impiegati  degli
enti locali prevede che «il contributo dovuto per  ogni  iscritto  ai
fini del trattamento di previdenza e' stabilito, a decorrere  dal  1°
marzo 1996, nella  misura  del  5,00  per  cento  della  retribuzione
contributiva annua  considerata  in  ragione  dell'80  per  cento;  a
decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura  del  5,50  per  cento;  a
decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura  del  5,85  per  cento.  A
decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota  contributiva  e'  stabilita
nella misura definitiva del 6,10 per cento. Il  contributo  e'  cosi'
ripartito tra enti e iscritti: dal 1° marzo 1966 a  carico  dell'ente
2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,40 per cento;  in  totale  5
per cento; dal 1° gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per  cento;  a
carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento; dal 1°
gennaio 1970 in poi a carico  dell'ente  3,35  per  cento;  a  carico
dell'iscritto 2,50 per cento;  in  totale  5,85  per  cento;  dal  1°
gennaio 1972 in poi a carico  dell'ente  3,60  per  cento;  a  carico
dell'iscritto 2,50 per  cento;  in  totale  6,10  per  cento  ...  La
retribuzione contributiva e' costituita  dallo  stipendio  o  salario
comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima  mensilita'  e
del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento
e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso.  Il
valore degli assegni in natura da computarsi per  dodici  mensilita',
quando non risulti stabilito da esplicite norme, e'  determinato  dal
prefetto, sentiti gli enti interessati. 
    Secondo  quanto  previsto  dalla  seconda  parte  del  comma   6,
dell'art. 2, della legge n. 335 del 1995 ed in conformita' con quanto
stabilito con il richiamato accordo del 29 luglio del 1999, l'art.  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre
1999 ha previsto «2. A decorrere  dalla  data  dell'opzione  prevista
dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che
transiteranno dal pregresso regime di trattamento di  fine  servizio,
comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si
applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5
per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge  8
marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del  contributo
non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini  fiscali.
3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e
di quella utile ai fini previdenziali dei  dipendenti  nei  confronti
dei quali si applica quanto disposto dal  comma  2,  la  retribuzione
lorda viene  ridotta  in  misura  pari  al  contributo  previdenziale
obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un  recupero
in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento
figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme  sul
trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale  nonche'  per
la determinazione della massa salariale per  i  contratti  collettivi
nazionali. 4. Per garantire la parita'  di  trattamento  contrattuale
dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2,  del  decreto
legislativo 3 fibbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata
in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai
commi 2 e 3». 
    La normativa richiamata, di fonte  negoziale  e  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre del 1999 hanno,
dunque, previsto in modo non equivoco, a svantaggio  degli  impiegati
dello Stato e degli enti locali in regime di TFR, una riduzione della
retribuzione che sarebbe altrimenti  loro  spettata  con  riferimento
alle mansioni disimpegnate ed avuto riguardo ai trattamenti  previsti
dalla contrattazione collettiva applicata  -  e  quale  spettante  ai
dipendenti statali in regime di indennita' di buonuscita (da  qui  in
avanti per semplicita' IBU) ed ai dipendenti degli enti locali e  del
Servizio  sanitario  nazionale  in  regime  di  trattamento  di  fine
servizio (di qui in avanti per semplicita' TFS) pari al 2,5% sull'80%
della base contributiva di cui all'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1032  del  1973  (che  costituiva  oggetto  della
rivalsa a  carico  del  dipendente  pubblico  in  regime  di  IBU  in
relazione al contributo previdenziale di cui all'art. 37 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 per il finanziamento
del trattamento di fine  servizio),  o  pari  al  contributo  di  cui
all'art. 11, della legge n. 152 del 1968 (che costituiva oggetto  del
contributo a carico del dipendente in  regime  di  TFS)  al  fine  di
garantire l'invarianza della retribuzione netta. Tale riduzione della
retribuzione ha, in concreto, riguardato  sia  il  personale  assunto
dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri - cfr. il comma 4 - sia  il  personale  assunto  prima,  che
effettui l'opzione - cfr. comma 2 - con la precisazione che,  a  fini
previdenziali e per il computo del trattamento di fine  rapporto,  la
retribuzione base per il calcolo viene  incrementata  di  un  importo
corrispondente alla riduzione della retribuzione. L'incremento cui si
riferisce il medesimo comma  3,  riguarda  la  base  di  computo  del
trattamento di fine rapporto e  la  base  retributiva  su  cui  sara'
applicata l'aliquota di computo per la  determinazione  del  montante
contributivo per il calcolo della  pensione;  si  tratta,  cioe',  di
incrementi figurativi la cui effettivita' potra' essere valutata solo
al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 
II) Sulla rilevanza della questione di costituzionalita' nel giudizio
a quo 
    Quello di cui al punto I essendo il quadro delle norme  di  fonte
primaria, negoziale e regolamentare pertinenti per la decisione della
controversia, ad avviso di questo giudice, la domanda proposta  dalle
parti ricorrenti dovrebbe essere respinta in quanto non vi e'  dubbio
che essi, in quanto pubblici dipendenti assunti dopo il  31  dicembre
2000 e, quindi, ex lege in regime di TFR,  non  avrebbero  titolo  ad
esigere  la  restituzione  di  una  somma  pari  al  2,5%   o   della
retribuzione contributiva annua considerata in  ragione  dell'80  per
cento di cui all'art. 11 della legge n. 152 del 1968 (che  costituiva
e costituisce oggetto del  contributo  a  carico  del  dipendente  in
regime di TFS) essendo positivamente prevista, a loro svantaggio, una
riduzione  della  retribuzione  di  pari  importo  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri richiamato. Ad avviso di questo
giudice,  inoltre,  il  contenuto  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in questione cosi' come il conforme  contenuto
dell'accordo collettivo del 29 luglio del 1999 non  avrebbero  potuto
essere diversi in considerazione del non  equivoco  tenore  letterale
dell'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 il quale, nel delegare
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ridefinizione
della base retributiva e contributiva dei dipendenti  pubblici  dello
Stato e degli enti locali passati in regime di  TFR,  ha  chiaramente
stabilito,  imponendolo   alle   fonti   secondarie,   il   principio
dell'invarianza della retribuzione netta. Ora e' evidente, ad  avviso
di questo giudice, che,  al  fine  di  garantire  l'invarianza  della
retribuzione netta con riferimento a lavoratori  pubblici  dipendenti
non piu' soggetti al prelievo contributivo a  titolo  di  rivalsa  ex
art. 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973
o a quello di cui all'art. 11 della legge n. 152 del 1968, non vi era
alcuna  soluzione  alternativa  se  non  quella  di   stabilire   una
equivalente  riduzione  della  retribuzione  lorda.  Cosi'   facendo,
tuttavia, il legislatore, ad avviso di  questo  giudice,  ha  violato
irragionevolmente i principi di cui agli artt. 3 Cost. e 36 Cost. (su
cui si argomentera' nella parte motivazionale relativa alla  presente
ordinanza di rimessione). 
    Sempre  in  punto  di  rilevanza  nel  giudizio   a   quo,   deve
considerarsi che,  laddove  non  vi  fosse  alcun  vincolo  di  fonte
legislativa relativamente all'invarianza  della  retribuzione  netta,
questo giudice riterrebbe le norme di cui all'accordo collettivo  del
29 luglio del 1999 e di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, che hanno stabilito, a  svantaggio  dei  dipendenti  in
regime di TFR, una riduzione della retribuzione lorda di importo pari
al prelievo contributivo a titolo di rivalsa ex art. 37  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 o di quello  di  cui
all'art. 11 della legge n. 152 del 1968, illegittime per  eccesso  di
delega e per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt.
36 Cost. e 3 Cost. In tale prospettiva,  la  normativa  in  questione
avrebbe  potuto  essere  incidentalmente  dichiarata  illegittima   e
disapplicata in parte qua con accoglimento  della  domanda  proposta,
salva la valutazione in  ordine  alla  fondatezza  dell'eccezione  di
prescrizione sollevata dal  Comune  con  riferimento  alla  posizione
della Mezzenga. Tale dichiarazione incidentale d'illegittimita' delle
fonti  secondarie  e'  pero'  preclusa  dall'essere,   le   medesime,
attuative del criterio di delega dell'invarianza  della  retribuzione
netta di cui all'art. 26, comma 19 della le n. 448/1998. 
III)  Sui  motivi  della  presente  ordinanza  di  rimessione   della
questione della legittimita' costituzionalita' dell'art. 26, comma 19
della legge n. 448/1998, nella parte in cui, demandando a un  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la  definizione  della
struttura retributiva  e  contributiva  dei  dipendenti  pubblici  in
regime  di  TFR,  ha  imposto  il   vincolo   dell'invarianza   della
retribuzione netta nonostante la cessazione del prelievo contributivo
a titolo di rivalsa ex art.  37  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1032 del 1973 e di quello  di  cui  all'art.  11  della
legge n. 152 del 1968 - normativa non conforme  ai  principi  di  cui
all'art. 3 Cost. e di cui all'art. 36 Cost. 
    Come evidenziato nella  ricostituzione  del  quadro  normativo  i
dipendenti pubblici che, cosi' come i ricorrenti, sono stati  assunti
dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 dicembre del 1999 cosi' come  i  dipendenti  pubblici
che abbiano esercitato l'opzione per il passaggio dal regime dell'IBU
o del TFS a quello del TFR subiscono, per  effetto  delle  norme  del
citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  delle
conformi norme dell'accordo collettivo del 29 luglio  del  1999,  una
riduzione  della  retribuzione  loro  astrattamente  spettante   pari
all'importo del prelievo contributivo a titolo di rivalsa ex art.  37
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973  o  pari
all'importo dei contributo ex art. 11 della legge n. 152 del  1968  a
carico dei dipendenti pubblici rimasti in regime di  IBU  o  di  TFS.
Tale assetto normativo e' stato motivato con l'esigenza di  garantire
l'invarianza della retribuzione netta cosi' come  previsto  dall'art.
26, comma 19 della legge n. 448 del 1998. 
    Ad avviso di questo giudice, si tratta, tuttavia, di  un  assetto
normativo   che   contrasta   con   i   parametri   di   legittimita'
costituzionale di cui all'art. 3 Cost. e di cui all'art. 36 Cost. 
    Quanto all'art. 3 Cost., deve considerarsi  che  la  retribuzione
dei   lavoratori   non   puo'   essere   considerata   quella   netta
effettivamente  ricevuta  in  pagamento  essendo,  tale  retribuzione
effettiva, la risultante di una serie di trattenute di natura fiscale
e contributiva  operate  sul  trattamento  ipoteticamente  spettante,
trattenute che, a loro volta, sono correlate a specifici obblighi che
gravano su tutti o soltanto parte dei lavoratori dipendenti (pubblici
o  privati).  E',  dunque,  la  retribuzione  lorda  e   non   quella
effettivamente ricevuta in pagamento dal lavoratore  che  costituisce
il corretto punto di partenza per verificare se  vi  sia  o  meno  la
parita' dei  trattamenti  retributivi  tra  lavoratori  che  svolgano
analoghe mansioni.  Tale  essendo  il  corretto  inquadramento  della
questione, ad avviso di questo giudice, nel caso di specie,  sussiste
una evidente  ed  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  i
lavoratori dipendenti dello Stato e degli enti Locali  in  regime  di
IBU o TFS ed i dipendenti delle medesime amministrazioni in regime di
TFR in quanto ai primi e'  riconosciuto  un  trattamento  retributivo
piu' elevato rispetto ai  secondi.  Piu'  precisamente  ai  primi  e'
riconosciuto un trattamento piu' alto  di  una  somma  pari  al  2,5%
sull'80% della base contributiva di cui all'art. 38 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 o pari all'ammontare del
contributo di cui all'art. 11 della legge n. 152 del 1968. 
    D'altronde la piu' elevata retribuzione netta  che  i  lavoratori
dipendenti in regime di TFR avrebbero ricevuto in pagamento  ove  non
fosse stata disposta (ad avviso di questo giudice  irragionevolmente)
la riduzione della loro  retribuzione  lorda  avrebbe  costituito  la
logica conseguenza dell'inesistenza di alcun obbligo  di  contribuire
al finanziamento dell'indennita' di buonuscita o del  trattamento  di
fine servizio ad essi  non  spettante.  Va,  peraltro,  ulteriormente
sottolineato che la previsione di una specifica facolta' di  opzione,
per i dipendenti rimasti sotto il regime dell'IBU o del TFS,  per  il
passaggio al regime del TFR sterilizzava,  a  monte,  ogni  possibile
doglianza, da parte di questi, in ordine ad (inesistenti)  disparita'
di trattamento a favore dei dipendenti passati ex lege al regime  del
TFR. 
    Quanto alla violazione dell'art. 36 Cost., occorre ricordare  che
tale norma e' posta a presidio della proporzionalita'  e  sufficienza
dei  trattamenti  retributivi  dei  lavoratori  in   relazione   alla
quantita' e qualita' del lavoro prestato. Ebbene, ad avviso di questo
giudice, la riduzione dei trattamenti retributivi dei  dipendenti  in
regime di  TFR  di  una  somma  pari  al  2,5%  sull'80%  della  base
contributiva di cui all'art. 38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1032 del 1973,  o  di  una  somma  pari  al  contributo
previdenziale di cui  all'art.  11  della  legge  n.  152  del  1968,
collocando la retribuzione di tale categoria di  dipendenti  pubblici
al di sotto della soglia della retribuzione tabellare prevista  dalla
contrattazione collettiva con riferimento a determinate tipologie  di
prestazioni lavorative ha determinato  una  violazione  dell'art.  36
Cost.  comportando,  per  i  dipendenti  in   regime   di   TFR,   il
riconoscimento di trattamenti retributivi inferiori rispetto a quelli
minimi previsti dalle parti collettive. 
    La presente ordinanza di  rimessione  trae,  peraltro,  ulteriori
motivi di supporto dalla pronuncia di  incostituzionalita'  dell'art.
12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, sollevata in riferimento  agli
articoli  3  e  36  Cost.  contenuta  nella  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 223 del 2012. La norma di cui all'art. 12, comma 10
del d.l. n. 78 del  2010  prevedeva,  con  effetto  sulle  anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio  2011,  che,  per  i
lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ancora  in
regime di TFS, il computo dei predetti trattamenti di  fine  servizio
si effettuasse secondo le regole di  cui  al  citato  art.  2120  del
codice civile. Tale norma e' stata dichiarata incostituzionale  nella
parte in cui non escludeva, carico di detti dipendenti, la rivalsa di
cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  1032
del 1973. Nella motivazione, la Consulta ebbe  a  precisare  che  «la
disposizione censurata, a fronte dell'estensione del  regime  di  cui
all'art. 2120 del codice virile (ai fini del computo dei  trattamenti
di fine rapporto) sulle anzianita' contributive maturate a fare tempo
dal  1°  gennaio  2011,  determina  irragionevolmente  l'applicazione
dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel
contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari  al
2,50% della base contributiva della buonuscita, operaia a  titolo  di
rivalsa  sull'accantonamento  per  l'indennita'  di  buonuscita,   in
combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre  1973,  n.  1032.  Nel
consentire   allo   Stato    una    riduzione    dell'accantonamento,
irragionevole perche' non collegata con la qualita' e  quantita'  del
lavoro prestato e perche' - a parita' di retribuzione - determina  un
ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto
a quelli privati, non sottoposti a rivalsa  da  pane  del  datore  di
lavoro, la disposizione impegnata viola per cio' stesso gli  articoli
3 e 36 della Costituzione».  Ora,  al  di  la'  della  qualificazione
normativa  della  diminuzione  patrimoniale  imposta  al   dipendente
pubblico (come  derivante  dalla  conservazione  della  trattenuta  a
titolo  di  rivalsa  o  contributivo  o  come   conseguente   da   un
abbattimento della retribuzione lorda  di  pari  importo),  la  Corte
costituzionale ebbe a precisare che il passaggio dei  dipendenti  dal
regime dell'IBU o di TFS al regime del TFR  sarebbe  stato  legittimo
solo a condizione di riconoscere ad essi l'intera retribuzione  lorda
prevista dalla contrattazione collettiva escludendo  al  contempo  la
trattenuta a titolo di rivalsa ex art. 37 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 1032 del 1973 in quanto, in mancanza, si  sarebbe
realizzata una violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Tanto evidenziato,
pur nella consapevolezza del fatto che la pronuncia in  questione  e'
stata resa con riferimento ad una norma distinta, non puo'  ignorarsi
il fatto che la fattispecie scrutinata dalla Consulta,  in  concreto,
coincide con quella dei lavoratori  dipendenti  pubblici  passati  ex
lege o in virtu' di opzione al regime del TFR, in  base  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre del 1999. 
    Ne discende  il  convincimento,  alla  luce  di  quanto  sin  ora
esposto,  che  l'imposizione  del   vincolo   dell'invarianza   della
retribuzione netta ai dipendenti pubblici passati al regime  del  TFR
dal precedente regime dell'IBU o del TFS ad opera dell'art. 26, comma
19 della legge n. 448/1998,  comportando,  stante  l'imposizione  del
risultato, di fatto, la conservazione della trattenuta  a  titolo  di
rivalsa ex art. 37 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
1032 del 1973 e quella a titolo  di  sostituto  di  imposta,  per  il
contributo di cui all'art. 11 della legge n. 152  del  1968,  pur  in
mancanza del conseguente beneficio previdenziale, abbia  violato  gli
artt. 3 e 36 Cost.